Art. 51 Protezione della popolazione civile

4. Sono vietati gli attacchi indiscriminati. Con l’espressione “attacchi indiscriminati” si intendono:

a) quelli che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato;
b) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato; o
c) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non possono essere limitati, come prescrive il presente Protocollo,

e che sono, di conseguenza, in ciascuno di tali casi, atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile.

5. Saranno considerati indiscriminati, fra gli altri, i seguenti tipi di attacchi:

a) gli attacchi mediante bombardamento, quali che siano i metodi e i mezzi impiegati, che trattino come obiettivo militare unico un certo numero di obiettivi militari chiaramente distanziati e distinti, situati in una città, un paese, un villaggio o in qualsiasi altra zona che contenga una concentrazione analoga di persone civili o di beni di carattere civile;
b) gli attacchi dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.

8. Nessuna violazione di tali divieti potrà dispensare le Parti in conflitto dai loro obblighi giuridici nei confronti della popolazione civile e delle persone civili, incluso l’obbligo di prendere le misure di precauzione previste nell’ articolo 57.